Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26635 del 24/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21704-2015 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA IPPONIO 8, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FERRI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.D.M.L.;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ. PROV.LE I ROMA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– resistenti –

Nonchè da:

A.D.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA IPPONIO 8, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FERRI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

G.L., AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ. PROV.LE I ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2680/2014 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA, depositata il 20/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO CHE E CONSIDERATO che:

1. G.L., in qualità di erede di A.D.M.M., ricorreva per la cassazione della sentenza n. 2680/12/2014, emessa dalla commissione tributaria centrale, Sezione Roma, il 20 giugno 2014 nel contraddittorio anche di altra erede, A.D.M.L., con cui era stato giudicato legittimo l’avviso di accertamento di maggior IRPEF per l’annualità 1997, notificato al de cuius dal Ministero delle Finanze;

2. l’Agenzia delle Entrate resisteva con atto di costituzione; la A. si costituita con controricorso e ricorso incidentale;

3. la ricorrente presentava istanza per la definizione della lite ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 e successiva memoria alla quale era allegata documentazione di pagamento delle somme dovute e chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio;

4 l’Agenzia delle Entrate depositava memoria nella quale dava atto dell’avvenuto pagamento e chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio con compensazione di spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 2 Luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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