Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26670 del 24/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4062/2014 R.G. proposto da:

T.G. (c.f.: *****), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Giuseppe Tinelli (pec: giuseppetinelli.ordineavvocatiroma.org) e Giovanni Contestabile (pec:

giovannicontestabile.ordineavvocatiroma.org), elett.te dom.ti presso il loro studio in Roma alla via di Villa Severini n. 54 (cfr. modulo di variazione di domicilio in atti);

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:

agsm2mailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/01/13 della CTR della Calabria Catanzaro, pronunciata in data 6/6/2013 e depositata in data 24/6/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2020 dal Dott. Napolitano Angelo;

RITENUTO

CHE:

il ricorrente con atto datato 3/10/2017 ha rappresentato di aver chiesto all’Agenzia delle Entrate la definizione agevolata della presente controversia, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, conv. in L. n. 96 del 2017.

CONSIDERATO

CHE:

l’istanza è rituale, essendo stata depositata presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 6, conv. in L. n. 96 del 2017; l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge e legittimamente non è accompagnata dalla prova del versamento di somme di denaro, visto che nella presente sede processuale si discute ormai solo di sanzioni, essendo stato definito già in altro modo, mediante versamento in corso di giudizio della somma dovuta a titolo di imposta, il rapporto relativo al tributo accertato; il processo deve considerarsi attualmente sospeso a far data dalla istanza del ricorrente, contenuta nell’atto citato, datato 26/9/2017; nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione entro il 31/12/2018, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, conv. in L. n. 96 del 2017;

occorre dunque procedere alla dichiarazione di estinzione del processo;

rilevato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte, letto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, commi 8 e 10, conv. in L. n. 96 del 2017, dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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