Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26814 del 25/11/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10079-2015 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato LAURA VASSELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA ANNIBALI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 621/2014 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA, depositata il 13/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

PREMESSO che:

1. la commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza 13 ottobre 2014, n. 621, confermando la decisione di primo grado, dichiarava legittimo il provvedimento emesso dall’Agenzia delle Entrate a carico di G.V., “disegnatore grafico”, per recupero dell’imposte sul reddito e sul valore aggiunto non pagate dal contribuente adducendo costi ritenuti dall’Agenzia indeducibili; 2. il contribuente ricorreva, con tre motivi, per la cassazione della suddetta sentenza;

3.I’Agenzia delle Entrate resisteva;

4. con atto depositato il 21 agosto 2020, il contribuente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto versamento di quanto dovuto per la definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 50 del 2017, art. 11, convertito dalla L. n. 96 del 2017;

4. il pagamento era confermato dall’Agenzia;

5. va dichiarata l’estinzione del giudizio a spese compensate.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472