LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2832-2016 proposto da:
METAL SIDER SUD SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA, 74, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CASERTANO, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DI STASIO;
– ricorrente –
contro
PUBLISERVIZI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 16, presso lo studio dell’avvocato CARAVELLA STUDIO LEGALE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO CENTORE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6090/2015 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 19/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
PREMESSO che:
1.1a commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza in epigrafe, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato legittimo l’avviso l’avviso di pagamento della TARSU dell’anno 2008, notificato dalla srl Publiservizi, concessionaria della riscossione delle entrate del comune di Caserta, alla srl Metalsider Sud, gerente, in Caserta, uno stabilimento di stoccaggio di materiali ferrosi, costituito (per quanto interessa) da un locale di deposito e area di manovra automezzi. L’avviso, annullato in primo grado per difetto del presupposto impositivo e per difetto di motivazione, veniva dichiarato legittimo dalla commissione regionale con sentenza;
2. la srl Metalsider Sud ricorreva per la cassazione della sentenza suddetta;
3. la concessionaria resisteva con controricorso;
4. con atto del 27 settembre 2020, la ricorrente, richiamandosi ad un atto transattivo stipulato con la concessionaria, dichiarava di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO
che:
1. a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., la rinuncia al ricorso per cassazione, per essere idonea a definire il giudizio deve essere notificata alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass.S.U. n. 3876 del 18/02/2010; tra le successive conformi, Cass. Sez.5, 14782/2018);
2. non risulta che i requisiti di efficacia della rinuncia della ricorrente siano stati integrati;
3. va dichiarata l’inannmissibiità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse stante il fatto che la ricorrente dà atto dell’avvenuta stipula di un atto transattivo della lite;
4. le spese di lite devono essere poste a carico della ricorrente;
3. la sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso esclude la condanna al versamento del cd. “doppio contributo unificato” ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 quater (tra molte, v. Cass. 31732/2018).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1200,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020