Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26852 del 25/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29449-2018 proposto da:

P.M., F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GARGANO 26, presso lo studio dell’avvocato CAROLA CICCONETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO PASQUALE DI PAOLA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1089/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato:

che P.M. e F.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione regionale Lombardia n. 1089/18, depositata il 14.3.18, ed avente ad oggetto una controversia tributaria relativa all’avviso di liquidazione ***** per Registro 2005;

che l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio avendo i contribuenti presentato domanda di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;

che va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

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