Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26982 del 26/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20544/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:

ags.rmmailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

T.M.L.C. (c.f.: *****), T.M.R.C. (c.f.: *****), TP Real Estate s.r.l. (c.f.: *****), rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’Avv. Flavio Masi, domiciliati digitalmente presso il seguente indirizzo: flavi.masi.milano.pecavvocati.it;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 622/16 della CTR della Lombardia Milano, pronunciata in data 14/12/2015 e depositata in data 2/2/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2020 dal Dott. Napolitano Angelo.

RITENUTO

CHE:

l’Amministrazione ricorrente con atto datato 13/3/2020 ha rappresentato che la società contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018.

CONSIDERATO

CHE:

l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge e la stessa Amministrazione ricorrente ha dato atto che la società contribuente ha versato quanto previsto per il perfezionamento della definizione;

la definizione giova anche ai coobbligati in solido, ai sensi del citato D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 14;

nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio, in accoglimento della richiesta dell’Amministrazione ricorrente;

rilevato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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