Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.27088 del 26/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3428-2015 proposto da:

B.C., B.R., BR.CE., tutti nella qualità di eredi legittimi di B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA S. GIOVANNI IN LATERANO 18-B, presso lo studio dell’avvocato ENNIO CALBI, rappresentati e difesi dall’avvocato CONCETTA SANTOCHIRICO;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 11/02/2014 R.G.N. 1765/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava improponibile la domanda proposta da B.M., volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8;

2. la Corte territoriale rilevava che non era stata proposta la domanda amministrativa all’INPS e non riteneva sufficiente la domanda indirizzata all’Inail, nel marzo 2002;

3. per la Cassazione della sentenza gli eredi di B.M., in epigrafe indicati, hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito l’INPS con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. con i motivi di ricorso si deduce violazione di legge (artt. 421 e 437 c.p.c., L. n. 533 del 1973, art. 8) e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e si assume che è agli atti principio di prova sull’avvenuta proposizione della domanda all’INPS (primo motivo); violazione di plurime diposizioni normative e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non aver ritenuto condizione di proponibilità la sola domanda amministrativa all’INAIL, ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 47, proposta nel termine decadenziale ivi previsto (secondo motivo); violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in riferimento all’art. 443 c.p.c. e alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, L. n. 326 del 2003, art. 47, D.Lgs. n. 269 del 2003, art. 47, L. n. 350 del 2003, art. 3, D.M. 27 ottobre 2004 e si sostiene che il mutamento di giurisprudenza in merito alle necessità della domanda amministrativa all’INPS determinerebbe un overruling che incide sulla tutela dell’affidamento e che soltanto in sporadiche occasioni l’INPS aveva, in passato, eccepito l’improponibilità della domanda per assenza di domanda amministrativa all’istituto e in tale occasione il Tribunale di Bari aveva dichiarato tale eccezione del tutto infondata (terzo motivo);

5. il ricorso è da rigettare;

6. la prima doglianza, incentrata sull’apodittica asserzione secondo cui risulterebbe un principio di prova, meritevole di approfondimento anche i d’ufficio, sull’avvenuta ricezione, da parte dell’INPS, della domanda di accertamento dell’avvenuta esposizione, non coglie nel segno per avere la Corte territoriale accertato e affermato che l’istanza non risultava essere stata ricevuta dall’INPS e che dunque nessuna domanda era mai stata consegnata all’INPS, risultando così assorbito l’ulteriore profilo di censura con cui si assume l’attitudine dell’istanza all’Inail, e per conoscenza all’INPS, a valere come domanda amministrativa di prestazione;

7. sulle ulteriori censure questa Corte si è già ripetutamente espressa, da ultimo con la sentenza n. 14074 del 2020 della quale si ripropongono i passaggi argomentativi, in continuità con il consolidato orientamento di legittimità;

8. in materia di rivalutazione contributiva da esposizione all’amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all’Inps, unico ente legittimato all’erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, della L. n. 533 del 1973, ex art. 7;

9. tale domanda è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell’azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio;

10. l’azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della corrispondente istanza comporta l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (v., da ultimo, Cass. nn. 403 e 14074 del 2020 e i precedenti ivi richiamati);

11. nè può sostenersi, con riguardo al regime introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito con modifiche in L. n. 326 del 2003 (a decorrere dal 1 ottobre 2003), che l’unica domanda da prendere in considerazione sia quella all’INAIL non essendo richiesta quella da presentare all’Inps, attesa la diversa funzione delle due domande, delle quali quella all’I.N.P.S. è necessaria per l’erogazione del beneficio previdenziale, mentre quella rivolta all’INAIL mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto (v., fra le altre, Cass. n. 12614 del 2016);

12. correttamente la Corte territoriale ha dunque ritenuto che la mancanza di domanda amministrativa all’Inps per il periodo oggetto di causa rendesse la domanda improponibile;

13. del pari infondato è il terzo motivo in applicazione del principio, del pari consolidato, per cui affinchè si possa parlare di prospective overruling, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del precedente indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che l’overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte (v. Cass., Sez. Un. 11 luglio 2011, n. 15144);

14. nel caso, la previsione applicata ha natura sostanziale e non processuale; inoltre, non esisteva un precedente orientamento di legittimità contrario a quello successivamente consolidatosi, nè controparte lo richiama, facendosi riferimento solo a sentenze di merito del Tribunale di Bari;

15. le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

16. ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrete al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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