Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27116 del 27/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26118/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Autotrasporti di T.A. & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, A.T. e A.P., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Torrese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Scetti, sito in Roma, via Eugenio Chiesa, 55;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 204/1/13, depositata l’8 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 luglio 2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata l’8 aprile 2013, che, in accoglimento degli appelli proposti dalla Autotrasporti di T.A. & C. s.n.c. e dei soci A.T. e A.P., ha annullato l’avviso di accertamento con cui è stata rettificata la dichiarazione resa dalla società per l’anno 2006 e recuperato le imposte non versate;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto impositivo l’Ufficio aveva contestato l’indebita deduzione di costi, rappresentati da acquisti di pneumatici e spese per manutenzione e riparazione di automezzi, in quanto ritenuti privi del requisito della certezza e inerenza;

– il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso, ha accolto i gravami interposti dai contribuenti, osservando che la mancata indicazione, nelle relative fatture, delle targhe degli automezzi cui si riferivano gli acquisti effettuati e le spese sostenute non era di ostacolo alla deducibilità dei costi sostenuti, in relazione ai profili contestati;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resistono, con unico controricorso, la Autotrasporti di T.A. & C. s.n.c., A.T. e A.P..

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21 e 54, e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 25, per aver la sentenza impugnata escluso che, ai fini della deducibilità dei costi di acquisto di pneumatici e pezzi di ricambio e della dimostrazione della contestata sussistenza del requisito di inerenza, fosse necessaria l’indicazione nelle relative fatture del tipo e della targa dell’autoveicolo cui il bene acquistato si riferisce e, comunque, riconosciuto la deduzione anche in assenza della prova che i costi sostenuti si riferissero agli automezzi di proprietà della società;

– il ricorso è ammissibile, in quanto, diversamente da quanto eccepito dai controricorrenti, contiene una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa, comprensiva di tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto e di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo;

– nel merito, il motivo è fondato;

– la prova dell’inerenza di un costo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente, in quanto tenuto a provare l’imponibile maturato (cfr. Cass. 21 novembre 2019, n. 30366; Cass. 17 luglio 2018, n. 18904);

– pertanto, ove, come nel caso in esame, sia contestato dall’Amministrazione finanziaria il difetto di inerenza della spesa è onere del contribuente offrire la dimostrazione della correlazione del costo sostenuto con l’attività d’impresa in concreto esercitata, non assolvibile mediante la dimostrazione della avvenuta contabilizzazione dello stesso;

– la Commissione regionale ha riconosciuto la sussistenza di siffatta correlazione, desumendola dal fatto che la sostituzione degli pneumatici, così come l’installazione dei pezzi di ricambio e le operazioni di manutenzione, oggetto delle contestate deduzioni, non avviene necessariamente presso un’officina specializzata qualora, come nel caso in esame, l’impresa che beneficia di tali servizi presenti dimensioni non trascurabili e sia, conseguentemente, attrezzata per la loro esecuzione;

– in tal modo, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, in quanto ha posto a fondamento della sua valutazione elementi fattuali, attinenti alla certezza dei costi, privi di rilevanza ai fini della dimostrazione della loro destinazione allo svolgimento dell’attività di impresa;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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