Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27139 del 27/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11496/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

L.T., elettivamente domiciliato in Roma, via Ludovisi 35, presso l’avv. Marisa Pappalardo, che, unitamente agli avv.ti Luigi Borlone e Rosario Calì, lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

Equitalia Nord S.p.A. (già Equitalia Polis S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Veneto (Venezia-Mestre), Sez. 16, n. 74/16/13 del 18 settembre 2013, depositata il 5 novembre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2020 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che le parti non hanno prodotto memorie e che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte.

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di una cartella emessa a seguito di avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro relativa alla sentenza n. 351/04 del Tribunale di Reggio Calabria: il contribuente impugnava la cartella tanto innanzi alla CTP Reggio Calabria (sede dell’Ufficio emittente il ruolo) quanto innanzi alla CTP Venezia (sede del concessionario e domicilio della parte). La Commissione reggina accoglieva e quella veneziana respingeva il ricorso: la CTR veneziana, dell’impugnazione della cui sentenza qui si discute, accoglieva l’appello di parte, valorizzando da un lato la favorevole sentenza della CTP reggina, e dall’altro la altrettanto favorevole sentenza della Corte di cassazione che annullava la sentenza registrata facendo venir meno il presupposto dell’imposizione. Avverso la sentenza in epigrafe l’Ufficio propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste il contribuente con controricorso;

2. Visto l’atto di rinuncia al ricorso depositato dall’Avvocatura dello Stato e preso atto della mancanza di osservazioni sul punto;

3. Ritenuto che in considerazione delle ragioni di definizione della controversia sia giustificata la compensazione delle spese, ancora più nel caso di specie quanto tale compensazione sarebbe stata comunque imposta da un recente mutamento della giurisprudenza della Corte.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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