Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.27198 del 27/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25082/2019 proposto da:

T.W., rappresentato e difeso dall’Avvocato CRISTINA PEROZZI, presso il cui studio a San Benedetto del Tronto, Piazza Pericle Fazzini 8, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il DECRETO n. 9888/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato il 27/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dichiaratamente comunicato il 29/7/2019, ha respinto l’impugnazione che T.W., nato in *****, aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

T.W., con ricorso notificato il 29/8/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte prende atto che il ricorso, in quanto notificato solo il giorno 29/8/2019, caduto di giovedì, non è tempestivo ed è, come tale, inammissibile.

2. A fronte della dichiarata comunicazione del decreto impugnato al ricorrente in data 29/7/2019 e della mancata sospensione dei termini processuali a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 14 (nel testo applicabile ratione temporis introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017), risulta, infatti, scaduto il termine perentorio di trenta giorni, con decorrenza dalla sua comunicazione a cura della cancelleria, previsto dall’art. 35 bis, comma 13, cit., per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato, a norma della predetta norma, dal tribunale.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

4. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero le spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito;

dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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