LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7024/2016 proposto da:
G.N., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Medaglie d’Oro n. 72, presso lo studio dell’avvocato Ciufo Claudio, rappresentato e difeso dall’avvocato Brunelli Michele, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
V.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1852/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2020 dal cons. FIDANZIA ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO, che ha concluso per la rimessione alle Sezioni Unite; in subordine accoglimento del primo motivo.
Visto l’art. 384 c.p.c., comma 3.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio riserva la decisione, assegnando al P.G. ed alle parti il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni/note sulla questione della validità della clausola compromissoria per cui è causa sotto il profilo della modalità di nomina degli arbitri in relazione al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 2.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020