Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27383 del 01/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1801-2014 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA,VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato ELEUTERIO ZUENA, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO BOSI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la decisione n. 1979/2012 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di FIRENZE, depositata il 19/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

RILEVATO

che:

M.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale sezione di Firenze n. 1979/12 pubblicata il 19 novembre 2012 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall’Ufficio delle Imposte Dirette di Poggibonsi avverso la decisione n. 125/02/1991 della Commissione tributaria di secondo grado di Siena che, – in parziale accoglimento dell’appello proposto dal M. avverso la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Siena che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso l’iscrizione a ruolo di sanzioni stabilite dalla Commissione tributaria di primo grado di Siena (con decisione n. 478/3 pubblicata il 27 novembre 1987) aveva ridotto a Lire. 50.000 la pena pecuniaria per omessa dichiarazione prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 10, e di cui il M. era stato ritenuto responsabile quale ex curatore fallimentare della ***** s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Siena del 26 febbraio 1981;

che la Commissione tributaria centrale ha considerato che l’iscrizione a ruolo delle sanzioni a carico del M. non poteva essere più impugnata in quanto riferentesi a decisione del 1987 non impugnata;

che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

il ricorrente lamenta la violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione delle norme in materia di responsabilità per pene pecuniarie e per carenza di legittimazione passiva, e omessa e/o insufficiente motivazione in relazione alla notifica dell’avviso di accertamento al curatore fallimentare;

che il ricorso è inammissibile sotto il duplice profilo dell’omessa indicazione delle norme di cui si assume la violazione o falsa applicazione, e dell’omessa considerazione della ratio decidendi della sentenza impugnata che aveva dichiarato il ricorso introduttivo del contribuente curatore inammissibile essendo le sollevate questioni di merito coperte da giudicato;

che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Condanna.1,à ti ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 4.500,00 oltre alle spese prenotate a debito; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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