Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27439 del 01/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6066-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2586/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 07/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di P.F. contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo all’anno 2006.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2;

che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto obbligatoria l’instaurazione del contraddittorio preventivo, a seguito della richiesta di procedimento di accertamento con adesione;

che l’intimato non ha resistito;

che il motivo è fondato;

che, in tema di accertamento con adesione, l’instaurazione del contraddittorio preventivo da parte del Fisco, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, è facoltativa e non obbligatoria, in quanto assolve alla sola funzione di garantire la necessaria trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire al contribuente un’immediata cognizione circa la vertenza, tanto più che quest’ultimo può sempre, ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 6, comma 2, attivare il procedimento di definizione con adesione ove abbia ricevuto un avviso di accertamento o di rettifica in assenza di preventivo contraddittorio (Sez. 5, n. 474 del 11/01/2018; Sez. 5, n. 444 del 14/01/2015);

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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