Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27440 del 01/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6154-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ECAM SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7362/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 06/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della s.r.l. ECAM contro una cartella di pagamento IVA, relativa agli anni 2009-2010.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, invoca violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 ter;

che la CTR avrebbe erroneamente escluso la decadenza dalla rateazione, nonostante la società, per l’anno 2009, avesse omesso di versare la nona rata, scaduta il 31/07/2012, e, per l’anno 2010, avesse versato la settima rata, oltre il termine di scadenza della rata successiva, e non avesse mai versato la seconda rata;

che l’intimata non ha resistito;

che il motivo è fondato;

che, in tema di riscossione d’imposta, ai fini della decadenza dal pagamento rateale del D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 3-bis, nel testo in vigore ratione temporis, non vi è alcuna distinzione tra il mancato e il ritardato versamento della rata (Sez. 6-5, n. 26776 del 13/11/2017);

che, d’altronde, in tema di violazioni di norme tributarie, la fattispecie di “lieve inadempimento” di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-ter, comma 3, – introdotto dal D.Lgs. n. 159 del 2015, art. 3, in vigore dalla data del 22 ottobre 2015, e non avente efficacia retroattiva – ricorrendone i presupposti, esclude la decadenza dalla rateazione solo nelle ipotesi di somme dovute ai sensi del detto decreto, art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1, ovvero di versamento in un’unica soluzione degli importi stabiliti in sede di accertamento con adesione del D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 8, mentre non concerne il diverso caso previsto al medesimo Decreto n. 218 del 1997, art. 15, (Sez. 6-5 n. 14279 del 04/06/2018);

che, anche a voler ritenere retroattiva la normativa più favorevole, essa non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie;

che la CTR non si è attenuta ai predetti principi; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo;

che le spese del giudizio di merito devono essere compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione vanno dichiarate irripetibili, stante la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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