Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27485 del 02/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25263-2016 proposto da:

D.B.C., D.B.A., S.R., DE.BE.AL., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. RAMUSIO, 6, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO TINARI, rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANO LABBATE;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 175/2016 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO, depositata il 01/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. DE MATTEISI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Conseguenze di legge.

PREMESSO che:

1. con sentenza n. 175 in data 1 aprile 2016, la commissione tributaria regionale del Molise, confermando la decisione di primo grado, riteneva legittimi l’avviso di rettifica e liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di De.Be.Al., D.B.C. e D.B.A. e di S.R., in relazione ad un atto di vendita di un fabbricato, registrato in data *****, stipulato dai contribuenti quali eredi beneficiati di d.b.a.;

2. i contribuenti ricorrevano, con due motivi, per la cassazione della citata sentenza;

3. l’Agenzia, con controricorso, si opponeva;

4. la Procura della Repubblica chiedeva il rigetto del ricorso;

5. con atto in data 16 giugno 2020, i ricorrenti deducevano di aver aderito alla procedura di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016, e di aver provveduto ad adempiere in modo tempestivo al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della medesima procedura e dichiaravano di rinunciare al presente giudizio. Allegavano all’atto documentazione di pagamento;

6. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

P.Q.M.

la corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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