Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27519 del 02/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 7287/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.L., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Marco CRISPO, presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via A. Bertoloni, n. 19, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5164/08/2018 della Commissione tributaria I egionale del LAZIO, depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

La Corte.

FATTO E DIRITTO

– considerato che con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e dell’art. 327 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso d’appello perchè tardivamente proposto, sostenendo che dalla distinta delle raccomandate, prodotto per autosufficienza in allegato al ricorso per cassazione, risultava che la consegna del plico era stata effettuata in data 18/07/2016 e, quindi, tempestivamente, l’ultimo giorno utile per proporre impugnazione;

– considerato che occorre esaminare i fascicoli di ufficio dei gradi di merito al fine di verificare l’effettivo deposito della predetta distinta al momento della costituzione in giudizio dell’appellante Agenzia.

P.Q.M.

dispone l’acquisizione, a cura della Cancelleria, dei fascicoli dei gradi di merito rinviando la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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