LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
M.S. s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif.
dall’avv. Enrico Guglielmucci, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Bruno Biscotto, in Roma, via G. Pisanelli n. 40, come da procura a margine dell’atto;
– ricorrente –
Contro
FALLIMENTO ***** s.r.l., in persona del curatore p.t., rappr. e dif. dall’avv. Alessandra Stella, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Silvia Villani, in Roma, via Asiago n. 8, come da procura a margine dell’atto;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto Trib. Udine 6.2.2017, n. 545/2017, in R.G. n. 1739/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. M.S. s.r.l. impugna il decreto Trib. Udine 6.2.2017, n. 545/2017, in R.G. n. 1739/2016, che ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo, promossa contro il decreto con cui il giudice delegato del fallimento ***** s.r.l. (FALLIMENTO) aveva solo in parte accolto la domanda, fondata su un contratto di subappalto relativo ad opera pubblica attribuita alla società fallita dal Comune di San Michele al Tagliamento;
2. successivamente il richiedente ha depositato atto di rinuncia;
3. va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l’accettazione della stessa rinuncia da parte del fallimento costituito;
4. non sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. 23175/2015 e Cass. 19071d18).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020