Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27599 del 02/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25204-2017 proposto da:

ITALFONDIARIO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LILIO N. 95, presso lo studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.S., elettivamente domiciliata in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO N. 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO PIETRO PRIZZI;

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO PIETRO PRIZZI;

C.S. in proprio e quale socio accomandatario della C.S. & C SAS, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO BARBAGALLO BARBAGALLO, domiciliazione p.e.c.

francesco.barbagallo-pecordineavvocaticatania.it;

– controricorrenti –

e contro

M.N., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 21/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

RILEVATO

che:

Italfondiario, s.p.a., procuratrice della Tower Finance s.r.l., cessionaria del credito azionato ex L. n. 130 del 1999, introduceva opposizione formale all’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione immobiliare, promossa dall’opponente nei confronti di G.S. e N.S., aveva dichiarato l’improcedibilità della procedura coattiva per mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento e mancato deposito della documentazione ipocatastale;

il Tribunale dichiarava l’estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio con un creditore intervenuto, Gr.Gi.;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Italfondiario, s.p.a., articolando un motivo;

resistono con controricorso N.S., G.G., C.S..

RILEVATO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102,140,177 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe mancato di constatare e considerare che la notifica a Gr.Gi. era avvenuta sin dalla citazione introduttiva della fase di pieno merito dell’opposizione agli atti, spiegata avverso un’ordinanza con valore sostanziale di sentenza definitoria di un’opposizione agli atti esecutivi;

Rilevato che:

preliminarmente va disposto il rinnovo della notificazione ad G.A., intimato quale erede dell’esecutato G.S., visto l’esito negativo, per irreperibilità del destinatario “sconosciuto” all’indirizzo, di quella dell’odierno ricorso in atti.

P.Q.M.

La Corte ordina il rinnovo della notificazione del ricorso ad G.A. entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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