LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 1330 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da:
s.r.l. VM Metalli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Giancarlo Torra, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Balduina, n. 7, presso lo studio dell’avv. Concetta M. Rita Trovato;
– ricorrente-
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, in data 23 maggio 2012, n. 39/34/12;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Perrino Angelina-Maria nella pubblica udienza del 13 ottobre 2020;
sentita la Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Mucci Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per l’Agenzia delle entrate.
RILEVATO
che:
– emerge dalla sentenza impugnata che, per il profilo ancora d’interesse, l’Agenzia delle entrate irrogò alla società contribuente sanzioni per omessa regolarizzazione di acquisti di rottami ferrosi avvenuti in regime d’inversione contabile. La società impugnò il relativo avviso, senza successo in primo grado;
– la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato il successivo appello. A sostegno della decisione ha anzitutto rimarcato, tra l’altro, che, anche in considerazione della condotta processuale della contribuente, le operazioni in questione si devono ritenere soggettivamente inesistenti. Altrettanto certo ha ritenuto l’omesso assolvimento dell’iva da parte della società, che non ha proceduto ad alcuna delle operazioni contabili richieste per l’attuazione del meccanismo del reverse charge, ossia all’integrazione della fattura ricevuta dalla cedente e all’annotazione di essa nel registro delle vendite e in quello degli acquisti;
– a fronte di questa condotta, è da ritenere irrilevante, soggiunge il giudice d’appello, che l’iva sia stata poi assolta dal successivo cessionario. Infine, conclude, la natura delle violazioni non consente l’applicabilità del cumulo previsto dalla D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12;
– contro questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui l’Agenzia replica con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– il giudizio verte sul regime sanzionatorio da applicare in caso di operazioni soggettivamente inesistenti in regime di reverse charge domestico, anche alla luce del ius superveniens introdotto dal D.Lgs. n. 158 del 2015;
– sul punto v’è un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, giacchè secondo Cass. 9 agosto 2016, n. 16679 è in questi casi inapplicabile il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 9-bis.3, come novellato dal D.Lgs. n. 158 del 2015, mentre secondo Cass. 12 dicembre 2019, n. 32552, 32553 e 32554, nonchè 30 luglio 2020, n. 16367, questa norma è applicabile;
– si rende opportuno un approfondimento della disciplina, anche in relazione alla portata e all’ambito applicativo del D.Lgs. n. 472 del 1997,. art. 6, comma 9-bis, in considerazione del consistente numero di controversie pendenti, che consiglia la fissazione di una o più udienze tematiche ad esse dedicate;
P.Q.M.
dispone di richiedere all’Ufficio del Ruolo e del Massimario la redazione di una relazione tematica sui temi indicati in motivazione e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020