LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15632-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.G., A.R., elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO ASCOLI;
– controricorrenti –
avverso la decisione n. 196/2012 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di ANCONA, depositata il 08/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.
RITENUTO
Che:
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso avverso la sentenza n. 196/12 pronunciata dalla Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Ancona, il 15 marzo 2012 con cui era stato rigettato il ricorso proposto avverso la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado di Ancona n. 195/04/93.
Si costituiva il contribuente V.G. chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 24 gennaio 2019 l’Agenzia delle entrate, rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, instava per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo il contribuente presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2011, art. 11 ed avendo egli provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione stessa.
CONSIDERATO
Che:
Rileva la Corte che va dichiarata l’estinzione del giudizio. Dalla comunicazione della regolarità di definizione della lite depositata presso questo ufficio dall’Avvocatura dello Stato risulta, invero, che l’istanza presentata dal contribuente è stata ritenuta regolare e che è stato effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione.
Alla declaratoria di estinzione consegue la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020