LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2492/2014 proposto da:
M.G., rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco d’Ayala Valva, Alessandro Turchi e Massimo Turchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, Viale Parioli n. 43;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 61/20/13 della Commissione tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, sezione di Bologna, depositata il 03/06/2013;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2020 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.
RITENUTO
Che:
1. L’agenzia delle entrate notificava a M.G., in relazione alla vendita di due immobili, avviso di accertamento per maggiori plusvalenze del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 67, comma 1, lett. b), relativamente all’anno di imposta 2005.
2. Il contribuente proponeva ricorso rilevando la nullità dell’avviso per carente e contraddittoria motivazione e, nel merito, per l’inidoneità degli elementi presuntivi posti a base dello stesso.
3. La CTR con la sentenza n. 61/20/13, depositata il 03/06/2013, confermava la sentenza di primo grado e, per l’effetto, rigettava il ricorso del contribuente.
4. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione.
5. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.
6. Il 18/09/2017 il contribuente depositava istanza di sospensione del giudizio del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, allegando la relativa domanda del 15/09/2017 di definizione della lite.
7. Con successiva istanza del 14/03/2019 il contribuente chiedeva disporsi l’estinzione del giudizio del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 10.
CONSIDERATO
Che:
Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, per la quale non risulta intervenuto alcun diniego. Ai sensi del medesimo articolo, comma 10, entro lo stesso termine sopra indicato la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio. Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del cit. art. 11, comma 10, ultimo periodo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020