Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2784 del 06/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24670-2019’proposto da:

C.B., ricorso non depositato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi 12 che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa Casadonte Annamaria;

RILEVATO

che:

– a seguito di ricorso notificato da C.B. il 17/6/2019 avverso il decreto del Tribunale di Cagliari che gli ha negato la protezione internazionale e forme complementari di protezione, il Ministero dell’interno resiste con controricorso notificato il 29/7/2019.

CONSIDERATO

che:

– il ricorso va preliminarmente dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. perchè, come risulta da certificato negativo della Cancelleria centrale civile del 27/8/2019, non è stato depositato nel termine di giorni venti dalla notifica al resistente avvenuta a mezzo PEC il 17/6/2019;

– la declaratoria di improcedibilità e l’applicazione del principio di soccombenza comportano la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del contro ricorrente nella misura liquidata in dispositivo (cfr. Cass. 904/1963);

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 1500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della sesta-2 sezione civile, il 4 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 6 febbraio 2020

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