Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27851 del 04/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7967-2017 proposto da:

COMUNE DI NARNI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE SANZIO, 1, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MAZZELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO MARINI;

– ricorrente –

contro

ALCANTARA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI RANALLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/2016 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA, depositata il 20/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO che:

1. il Comune di Narni ricorreva per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 406/01/2016, confermativa della sentenza di primo grado con la quale erano stati dichiarati illegittimi quattro avvisi di accertamento ed irrogazione sanzioni emessi dal ricorrente nei confronti della spa Alcantara;

4. con atto del 6 marzo 2020, il Comune, richiamandosi ad un atto transattivo stipulato con la contribuente, dichiarava di rinunciare al ricorso.

CONSIDERATO

che:

1. risultano rispettati i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c.;

2. va dichiarata l’estinzione del giudizio a spese compensate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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