Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.27926 del 07/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8347/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

*****, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A., Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– ricorrenti principali –

DIENNEGI’ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 48, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RUSSO, rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO OLIVA;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 106/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/03/2014 R.G.N. 86/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/09/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza n. 106/2014, pubblicata il 17 marzo 2014, la Corte di appello di Torino, pronunciando sull’appello principale proposto da Diennegi S.r.l. e sull’appello incidentale dell’I.N.P.S., in proprio e quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. – S.C.C.I. S.p.A., ha riconosciuto il diritto dell’Istituto previdenziale a ricevere dalla società le somme di cui alla cartella esattoriale notificata da Equitalia Nomos S.p.A. il 17 giugno 2008 per contributi non pagati e dovuti in forza di verbale congiunto I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – Direzione Provinciale del Lavoro in data 23/1/2008, peraltro limitatamente all’importo di Euro 280.684,00;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’I.N.P.S. con due motivi cui ha resistito la Diennegi S.r.l. con controricorso, con il quale ha proposto altresì ricorso incidentale, affidato ad unico motivo;

– che Equitalia Nord S.p.A., già Equitalia Nomos S.p.A., è rimasta intimata;

rilevato:

che con nota del 25 giugno 2020 la Diennegi S.r.l. e l’I.N.P.S. hanno congiuntamente dichiarato, a mezzo dei rispettivi difensori, di non avere più alcun interesse nella causa, essendo stata definita – a seguito dell’intervenuta definizione agevolata della cartella esattoriale – ogni questione relativa alla medesima, e chiesto che venisse di conseguenza dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante anche l’accordo delle parti in merito;

ritenuto;

pertanto, ricorrendone le condizioni, che deve essere rilevata e dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza pronuncia sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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