Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.27933 del 07/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18069/2015 proposto da:

D.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2407/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2015 R.G.N. 8271/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’estinzione del procedimento;

udito l’Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 2407/2015, depositata il 27 aprile 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede, ha respinto le domande proposte nei confronti di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. da D.M.R., dipendente della società con qualifica di “programmista regista”, dirette all’accertamento, con le pronunce conseguenti, della natura giornalistica delle mansioni di fatto svolte.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, con cinque motivi, cui ha resistito RAI con controricorso.

Nelle more del giudizio le parti hanno conciliato la controversia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Risulta depositato verbale di conciliazione raggiunta dalle parti in sede sindacale in data 10 settembre 2019.

Risulta altresì depositato atto di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese legali, notificato dalla ricorrente alla società, nonchè atto di accettazione della rinuncia da parte di quest’ultima.

Sussistono, pertanto, le condizioni perchè sia dichiarata l’estinzione del giudizio (art. 390 c.p.c.).

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante l’accordo sul punto intervenuto fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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