Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27941 del 07/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ ITTICA EUROPEA S.I.E.A. s.p.a., in amm.str., in persona del comm.str. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Gaetano Ruggiero, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Luciana Francioso, in Roma, viale Parioli n. 54, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

J.B. TECHNOLOGIES s.p.a., in persona dei l.r.p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Rosa Mauro, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Giuseppe De Simone, in Roma, piazza dei Carracci n. 1, come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza App. Roma 23.5.2014, n. 3484/2014 R.G. 7419/2010, rep. 4951/2014;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 4.11.2020.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. SOCIETA’ ITTICA EUROPEA S.I.E.A. s.p.a. in amm.str. (SIEA), impugna la sentenza App. Roma 23.5.2014, n. 3484/2014 R.G. 7419/2010 che, in accoglimento dell’appello di J.B. TECHNOLOGIES s.p.a. (già F.M.C. Technologies Italia s.p.a. ( J.B.) avverso la sentenza Trib. Roma 29.1.2010, n. 2185, ha ammesso al passivo della prima e in chirografo il credito dell’appellante per 749.608,82 Euro, oltre interessi legali dalle scadenze e sino all’ammissione della debitrice alla procedura concorsuale, a titolo di canoni locativi di macchinari di lavorazione;

2. ricorso è su tre motivi, cui resiste J.B. con controricorso e ricorso incidentale su un motivo, al quale a sua volta si oppone il ricorrente in via principale con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

le parti hanno depositato atto di rinuncia con accettazione;

va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite;

non sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. 23175/2015 e Cass. 19071/218).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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