Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27994 del 07/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20560-2015 proposto da:

B.G.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LUCA LOBUONO TAJANI, rappresentato e difeso dagli avvocati LAURA CASTALDI, NICOLA LEONE DE RENZIS SONNINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 172/2015 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

PREMESSO che:

1. B.G.S.M. ricorreva per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Toscana, n. 172/1/2015, in data 29 gennaio 2015, con la quale era stato dichiarato legittimo l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione ai fini dell’irpef dovuta da esso ricorrente per il 2009, somme oggetto di una asserita “donazione modale” in favore della di lui madre;

2. l’Agenzia delle Entrate non svolgeva difese;

3. con atto in data 12 ottobre 2017, il contribuente chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, e, con atto in data 25 settembre 2020, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto versamento di quanto dovuto per la definizione agevolata della lite; produceva altersì comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante “la regolarità della definizione agevolata” della controversia;

4. va dichiarata l’estinzione del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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