Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28026 del 09/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8002/2019 proposto da:

B.H., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 38, presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 614/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/11/2020 dal Cons. Dott. GORJAN SERGIO.

FATTI DI CAUSA

B.H. – cittadino del ***** – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Roma avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il giudice capitolino ebbe a rigettare il ricorso ritenendo non credibile il racconto reso dal richiedente protezione e reputato anche che non concorrevano le condizioni, in ragione delle quali è possibile riconoscere la protezione internazionale ovvero quella umanitaria.

Il B. propose gravame avanti la Corte d’Appello di Roma che dichiarò l’impugnazione inammissibile, osservando come l’appellante non aveva depositato nel prescritto termine perentorio l’atto d’appello.

Avverso detta sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal B. risulta inammissibile.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle regole in tema di deposito telematico di atti processuali poste dal D.L. n. 176 del 2012, art. 16 bis ed D.M. Giustizia n. 44 del 2011, art. 13, poichè la Corte capitolina, nell’adottare la sua statuizione, ha errato nel non ritenere perfezionato il deposito dell’atto d’appello notificato con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna alla Cancelleria destinataria, poichè così invece previsto dalle norme assunte siccome violate.

Con la seconda ragione di doglianza il B. denunzia violazione o falsa applicazione delle disposizioni ex artt. 165,342,348 e 702 quater c.p.c., in quanto la Corte capitolina non aveva rilevato che comunque il deposito in cartaceo dell’atto di citazione in appello era intervenuto entro 10 giorno dall’eseguita notificazione, sicchè era, comunque, avvenuto tempestivamente.

Deve la Corte rilevare come il B. nel suo ricorso non abbia rispettato la prescrizione dettata, a pena di inammissibilità, dal disposto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, poichè nel ricorso non ha indicato, in modo specifico, i documenti sui quali si fondano gli argomenti critici esposti nelle due censure portate nella sentenza impugnata – Cass. sez. 5 n. 29093/18, Cass. sez. 1 n. 16900/15, Cass. sez. 3 n. 27475/17 -.

Difatti nel ricorso v’è solo generico cenno – in sede di indicazione dei documenti depositati con il ricorso – a ” fascicolo provvedimenti richiamati ” senza anche una specifica indicazione degli stessi; mentre nel corpo dell’argomentazione critica si richiamano dei documenti afferenti al deposito telematico dell’atto d’appello, dei quali però non vien dato atto del loro deposito in questo procedimento di legittimità a supporto della critica mossa.

Quanto poi alla critica portata con il secondo motivo non viene tenuto conto della puntuale modifica al testo del D.L. n. 172 del 2012, art. 16 bis, apportata con la L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 9, in tema di esclusività – fatta salva l’ipotesi di comprovato mal funzionamento – del deposito telematico, con la conseguente palese irrilevanza processuale del deposito in cartaceo.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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