Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28053 del 09/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2110/2015 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE RAFFAELLO 9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCIANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARTOLOMEO DUSI, 29, rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 212/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 30/10/2014 r.g.n. 141/2013.

CONSIDERATO E RITENUTO Che:

1. nelle more del giudizio di cassazione, proposto dall’attuale parte ricorrente avverso la sentenza in epigrafe indicata, è intervenuto atto di rinuncia della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ritualmente notificato al controricorrente, avvocato S.C.;

2. in conseguenza dell’intervenuta espressione della volontà abdicativa va dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese;

3. la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (v., fra le altre, Cass. n. 5770 del 2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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