Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28111 del 10/12/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12379-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. *****), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GRECO;

– controricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENTE RISCOSSIONE SICILIA PROVINCIA DI ENNA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4376/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

L’Agenzia delle Entrate e del territorio ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza con cui la CTR, confermando la decisione della CTP, ha ritenuto tardiva la notificazione delle cartelle di pagamento impugnate da G.F. per Irpef, Iva e add. Regionale relative agli anni 2006 e 2007;

il Giudice di appello in primo luogo ha rilevato l’intervenuto decorso del termine decadenziale previsto dalla L. 2005 n. 156, art. 5 bis.

In secondo luogo ha argomentato che non poteva comunque condividersi il residuo motivo fatto valere dall’Amministrazione finanziaria relativo al fatto che i tributi inerivano ad avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancanza di riscontro agli atti di causa.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate e della riscossione propone un unico motivo di ricorso cui resiste il contribuente.

Ritenuto che:

La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, del D.L. n. 106 del 2005, art. 5 bis e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3.

Sostiene che il termine decadenziale previsto dal D.L. n. 106 del 2005, art. 5 bis, si riferisce esclusivamente alle somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione della dichiarazione mentre l’oggetto del presente giudizio sarebbero solo i ruoli derivanti dagli atti di accertamento e contestazione relativi agli anni di imposta 2006 e 2007 ritualmente notificati e divenuti definitivi sicchè per essi opera il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma I.

Il motivo è inammissibile.

La contestazione nei termini in cui è stata sopra articolata dimostra di non aver colto la ratio decidendi della sentenza che con una valutazione in fatto insindacabile in questa sede ha rilevato la mancanza di riscontri alla definitività degli atti di accertamento sulla quale la ricorrente ha costruito il suo profilo di censura senza scalfire in alcun modo l’affermazione resa sul punto dalla CTR così finendo per non sindacarla neanche sotto l’aspetto motivazionale per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi (si vedano, ex plurimis,: Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 5600,00 oltre accessori ed s.p.a.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472