LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 10062/19 proposto da:
K.O.F., elettivamente domiciliato a Roma, v.le Angelico n. 38, presso l’avvocato Roberto Maiorana, che lo difende in virtù
di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Roma 21.2.2019 n. 4042;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. K.O.F., cittadino *****, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ex (b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto, avendo avuto una relazione con una donna che morì di parto, temeva sia di essere arrestato per omicidio colposo, sia di essere ucciso per vendetta dal padre della donna.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento K.O.F. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Roma, che la rigettò con decreto 21.2.2019.
Il Tribunale ritenne che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi sia perchè il racconto del richiedente era inattendibile, sia perchè egli non poteva ritenersi esposto ad alcun rischio di condanna a morte, tortura o trattamenti disumani;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto gli stessi fatti narrati dal richiedente non evidenziavano alcun rischio che, in caso di rimpatrio, potesse subire una “menomata dignità”, nè il richiedente aveva allegato e dimostrato alcuna integrazione in Italia.
3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da K.O.F. con ricorso fondato su quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dar conto del contenuto dei motivi del ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.
Il ricorrente, infatti, ha assolto in modo solo formale l’onere di esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesto dalla norma appena indicata a pena di inammissibilità.
Non solo, infatti, il ricorso non riferisce quali fatti vennero dedotti a fondamento delle domande proposte nel giudizio di primo grado, ma addirittura dichiara che dovrebbero ritenersi “per trascritte le dichiarazioni rese in commissione e ripresentate dinanzi al giudice di prime cure”, in chiara violazione della norma appena indicata.
Nè i fatti costitutivi della pretesa azionata nel presente giudizio sono desumibili, in modo inequivoco, dalla illustrazione dei motivi di ricorso.
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.
3. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di cassazione, il 9 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020