Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28395 del 14/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14638/2019 R.G. proposto da:

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Margiotta, con domicilio eletto in Roma, Via Groenlandia n. 31.

– ricorrente –

contro

P.F., rappresentato e difeso dall’avv. Peter Platter, e dall’avv. Alessandro Melchionda, con domicilio in Bolzano, Via Alto Adige n. 40.

– controricorrente –

e CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLZANO, in persona del Presidente p.t..

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, sezione di Bolzano, n. 10/2018, depositata il 23.11.2018.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1.10.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio.

RILEVATO

che:

– parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;

– ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, non deve provvedersi sulle spese, date l’intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e la richiesta congiunta di compensazione.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

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