Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28490 del 15/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7568-2020 proposto da:

A.G., quale antistatario del Sig. B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO FIORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 114/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositato il 19/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che l’avv. A.G. ricorre in proprio, quale difensore antistatario di B.A., avverso la decisione della Corte d’appello di Caltanissetta, la quale aveva condannato il Ministero della Giustizia a pagare a quest’ultimo l’equo indennizzo di Euro 3.600,00, per la durata non ragionevole di un processo civile, oltre al rimborso delle spese legali, liquidate in Euro 450,00, distratte in favore del medesimo, lamentando, con l’unico motivo posto a corredo del ricorso violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c., comma 2, nonchè del D.M. n. 55 del 2014 e del D.M. n. 37 del 2018, a cagione dell’esiguità del compenso distratto in di lui favore, al di sotto del minimo legale di tariffa;

ritenuto che il Ministero resiste con controricorso, in seno al quale deduce l’inammissibilità del ricorso;

ritenuto che il ricorrente, con atto del 16/4/2020, comunicato telematicamente alla controparte il 20/4/2020, ha rinunziato al ricorso.

CONSIDERATO

che, non constando accettazione della rinunzia, il rinunziante deve essere condannata al rimborso delle spese in favore del Ministero controricorrente, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo.

PQM

dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Ministero della Giustizia, che liquida in Euro 1.000,00, oltre spese anticipate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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