Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28493 del 15/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7365 – 2020 R.G. proposto da:

D.L.M., – c.f. *****, – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Salerno, alla via Gen. Don Ferrante Maria Gonzaga, n. 12, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Romanelli che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Maria Valeria D’Aniello lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto del 3-4.2.2020 della Corte d’Appello di Salerno;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

FATTO E DIRITTO

Dato atto che il ricorrente, D.L.M., ha depositato rituale rinuncia datata 26.10.2020 ex art. 390 c.p.c., al ricorso;

dato atto che il Ministero della Giustizia è rimasto intimato (vedasi certificazione della cancelleria);

ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;

dato atto inoltre che il Ministero della Giustizia non ha svolto difese, sicchè nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta;

dato atto che non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis;

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

la corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da D.L.M. ed iscritto al n. 7365 – 2020 R.G..

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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