LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15938-2019 R.G. proposto da:
G.C., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Antonio URICCHIO, ed elettivamente domiciliato in Milano, alla Galleria Strasburgo, n. 2, presso lo studio legale del predetto difensore;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 239/08/2019 della Commissione tributaria regionale del VENETO, depositata in data 03/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
– rilevato che il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR in epigrafe indicata che aveva dichiarato inammissibile l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado per difetto di procura conferita al difensore per il giudizio d’appello, che il contribuente non aveva sanato neppure a seguito di invito, ex art. 182 c.p.c.;
– considerato che ai fini della decisione occorre esaminare i fascicoli di ufficio dei gradi di merito.
PQM
dispone l’acquisizione, a cura della Cancelleria, dei fascicoli delle fasi di merito rinviando la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020