Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28710 del 16/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17848/2018 proposto da:

H.N., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio dell’avv. Ferrara Alessandro, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Sari Lorenzo, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1599/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/10/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

la corte di appello di Milano, con sentenza in data 29-32018, ha rigettato l’impugnazione di H.N., proveniente dal *****, contro l’ordinanza del tribunale che ne aveva respinto la domanda di protezione internazionale;

a sostegno della decisione la corte d’appello ha evidenziato che l’estrema genericità del racconto del richiedente in ordine alle vicende vissute e l’omessa indicazione di elementi atti a circostanziarle e a contestualizzarle erano tali da escludere la possibilità di formulare un giudizio di verosimiglianza in ordine ai fatti posti a fondamento delle domande di protezione; ha quindi soggiunto che non potevano dirsi ricorrere i presupposti di nessuna delle misure tutorie invocate, e che in particolare, quanto alla protezione umanitaria (la sola che ancora qui rileva), le ragioni della migrazione erano state esclusivamente di tipo economico; a dire della corte d’appello l’inserimento lavorativo nel Paese ospitante non poteva costituire circostanza idonea a giustificare il rilascio del permesso per motivi umanitari;

H.N. ha proposto ricorso per cassazione in due motivi;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6 e 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 11 e 32; D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 (T.U. Imm.), artt. 2,3,10 e 117 Cost., in quanto l’estrema indigenza economica costituirebbe ragione tale da integrare i seri motivi umanitari;

col secondo motivo deduce inoltre l’omesso esame di fatto decisivo in relazione al profilo dell’integrazione socio-lavorativa proficuamente avviata dal richiedente la protezione umanitaria;

II. – il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, è inammissibile per la ragione che segue;

la corte d’appello ha considerato prioritariamente inattendibile il racconto posto dal richiedente al fondo della domanda di protezione internazionale, secondo le alternative forme tutorie;

contro tale valutazione non risultano prospettate censure;

il punto è dirimente e, quanto alla protezione umanitaria, assorbe ogni questione;

come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass. n. 4455-18, Cass. n. 17072-18 e da ultimo Cass. Sez. U. n. 2954919), la natura residuale e atipica della protezione umanitaria (secondo il regime rilevante pro tempore) implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di una valutazione autonoma e individualizzata, da eseguire caso per caso rispetto alle altre forme tipiche di protezione internazionale; in tale prospettiva non può essere riconosciuto allo straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui all’art. 5 del T.U. Imm., considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia;

ciò stante, il ricorso omette di rapportarsi con la constatazione che, una volta stabilita la non credibilità del racconto posto a base della decisione di espatrio, nessun peso può essere in sè attribuito al livello di integrazione del richiedente in Italia, poichè ogni altro eventuale termine di comparazione – rappresentato dalla situazione personale vissuta nel paese di origine – è giustappunto da ritenere definitivamente minato dalla valutazione di non affidabilità;

III. – le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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