Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.28729 del 16/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3906/2012 R.G. proposto da:

Gruppo B. s.r.l., Società Unipersonale, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Giusti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Federico Cesi, 44, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 112/05/11, depositata il 12.12.2011.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 28.10.2020 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

Udito il PG in persona del sostituto Mucci Roberto il quale ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Udito l’Avvocato Luca Giusti per la ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della Società Unipersonale Gruppo B. s.r.l., svolgente prevalentemente attività immobiliare, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004, con il quale l’Ufficio rettificava il reddito dichiarato sulla base delle verificate incongruenze tra i corrispettivi di vendita e l’importo dei mutui contratti da alcuni acquirenti, il raffronto tra i valori di costo e i ricavi e la antieconomicità delle operazioni esaminate.

Impugnato l’avviso da parte della società, la Ctp di Treviso accoglieva il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la CTR del Veneto, con sentenza n. 112/05/2011 depositata il 12.12.2011 lo accoglieva affermando che le presunzioni utilizzate dall’ufficio avevano legittimato la ricostruzione relativa a corrispettivi non integralmente dichiarati e non sottoposti correttamente a tassazione.

Avverso la sentenza della CTR la Società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a motivi articolati dalla lettera A alla N. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Con memoria del 19.10.2020 la ricorrente comunicava di avere avviato domanda agevolata di definizione della lite pendente e dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio e al ricorso.

La rinunzia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell’art. 390 c.p.c., esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).

In assenza di accettazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla per spese, essendosi controparte costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Si dà infine atto della non sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, essendo sopravvenuta l’inammissibilità in corso di causa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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