LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 270-2010 proposto da:
AUTO IKARO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VICTOR UCKMAR;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 37/2008 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di BOLZANO, depositata il 16/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.
RITENUTO IN FATTO
con sentenza n. 37/01/2008, depositata il 16 dicembre 2008 la Commissione Tributaria di II grado di Bolzano accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti di Auto IKaro s.r.l. avverso la sentenza n. 84/1/2007 della Commissione Tributaria di I grado che aveva accolto, previa riunione, tre ricorsi avverso altrettanti avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato, nei confronti della contribuente Iva relativa agli anni di imposta 2001, 2002 e 2003, in ragione dell’applicazione, che riteneva indebita, del regime del margine.
Avverso la sentenza di appello, la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Con istanza del 9 ottobre 2017 la contribuente ha chiesto la sospensione del processo per essersi avvalsa della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11.
Con nota del 9.10.2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per gli atti impositivi oggetto del presente contenzioso, con integrale pagamento del dovuto.
La definizione delle controversie pendenti ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017, prevede la presentazione di una apposita istanza da parte del contribuente ed il pagamento integrale degli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Su tale premessa va dichiarata cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. 3.2.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).
PQM
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020