LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28973/19 proposto da:
-) T.H., elettivamente domiciliato a Roma, v. della Giuliana n. 32, presso l’avvocato Antonio Gregorace, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Milano 23.8.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. T.H. (nel decreto impugnato: ” H.”), cittadino *****, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento della domanda dedusse che, rimasto orfano, era andato a vivere da uno zio che voleva costringerlo a trasferirsi presso una terza persona a Gao, città nella quale il ricorrente non volle trasferirsi per paura delle aggressioni ivi commesse in danno dei cittadini da gruppi di fuorilegge.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento T.H. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che la rigettò con decreto 15.6.2019.
Il Tribunale ritenne che:
-) lo status di rifugiato non potesse essere concesso, sia perchè i fatti riferiti dal richiedente non dimostravano alcuna persecuzione, ma solo un conflitto endofamiliare; sia perchè non era emerso alcun elemento di fatto dimostrativo del fatto che il richiedente fosse vittima di una rete di traffico di schiavi, come sostenuto nel ricorso introduttivo del giudizio;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potesse essere concessa, perchè il richiedente non era esposto ad alcun rischio di condanna a morte o tortura;
-) la protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa perchè nella zona di provenienza del ricorrente non era in atto alcuna situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria, infine, non potesse essere concessa perchè il richiedente, nel caso di rimpatrio, non sarebbe stato esposto ad alcuna situazione di grave violazione dei diritti inviolabili; non sarebbe stato esposto ad una situazione di “impoverimento radicale”; nè aveva dimostrato di avere conseguito un effettivo radicamento in Italia.
3. Il suddetto decreto è stato impugnato per cassazione da T.H. con ricorso fondato su tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve rilevarsi, d’ufficio, che non possono sussistere dubbi sulla esatta identità del ricorrente, nonostante nell’epigrafe del decreto impugnato lo si dica nato il *****, mentre nel dispositivo del medesimo provvedimento la data di nascita è differita al *****.
Ed infatti la data di nascita del ***** è indicata altresì nell’epigrafe del ricorso e nella procura alle liti, sicchè la dissonante indicazione contenuta nell’epigrafe del decreto può ritenersi con tranquillante certezza un mero lapsus calami.
2. Col primo motivo il ricorrente, formalmente prospettando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente e dal mancato supporto probatorio”.
Nella illustrazione del motivo, tuttavia, ad onta della suddetta intitolazione, il ricorrente censura il capo di sentenza con cui è stata rigettata la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Espone a tal riguardo il ricorrente che il Tribunale ha rigettato la suddetta domanda ritenendo che, a fondamento di essa, non fossero stati allegati fatti specifici. Ad avviso del ricorrente con tale motivazione il Tribunale avrebbe violato la direttiva 2004/83 sulla protezione internazionale, sottraendosi ai suoi doveri cooperazione nell’accertamento dei fatti legittimanti la richiesta di protezione internazionale.
2.1. Il motivo è inammissibile per plurime ed indipendenti ragioni, ovvero:
a) è ambiguo, in quanto non vi è corrispondenza tra le norme che si assumono violate (e cioè quelle che stabiliscono il dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice) e il contenuto della statuizione che si intende impugnare (e cioè la violazione dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda).
Delle due, infatti, l’una:
a1) se il Tribunale avesse davvero errato nel ritenere non assolto, da parte del ricorrente, l’onere di allegare i fatti costitutivi della propria pretesa, il ricorrente avrebbe dovuto censurare tale statuizione indicando quando, in quale atto ed in che termini quell’onere era stato assolto: indicazioni assenti però nel ricorso oggi in esame;
a2) se invece il Tribunale avesse visto giusto nel ritenere non assolto l’onere di allegazione, non aveva alcun dovere di accertare ex officio alcunchè, e dunque il ricorso è inammissibile perchè censura la violazione di norme delle quali il tribunale non doveva fare applicazione;
b) è in ogni caso estraneo alla ratio decidendi, in quanto:
b1) se riferito alla domanda di asilo o protezione sussidiaria, il Tribunale le ha rigettate per infondatezza in iure, sicchè nessun dovere di cooperazione istruttoria era necessario;
b2) se riferito alla domanda di protezione umanitaria, il Tribunale ha compiutamente adempiuto ed esaustivamente adempiuto al proprio obbligo di cooperazione (cfr. pp. 5-14 del decreto).
Vale la pena ricordare, a tal riguardo, che la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dovendo necessariamente fondarsi sulla condizione personale ed individuale del richiedente, non può prescindere dal puntuale adempimento dell’onere di allegazione, rispetto al quale la legge non prevede – al contrario dell’onere della prova – alcuna attenuazione (ex multis, Sez. 1 -, Sentenza n. 3016 del 31/01/2019, Rv. 652422 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01).
2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta (formalmente) il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.
Anche in questo caso, tuttavia, non vi è coerenza tra l’intitolazione del motivo e il contenuto della sua illustrazione. In quest’ultima, infatti, il ricorrente, senza mai dichiararlo apertamente, mostra di voler censurare il rigetto della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Lo fa sostenendo che le informazioni sul ***** utilizzate dal Tribunale non erano attendibili, e che da altre fonti (in particolare, le informazioni diffuse da una ONLUS e una rivista settimanale) emergerebbe invece la sussistenza in quel Paese di uno stato di guerra.
2.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha dedicato otto pagine del proprio provvedimento (pp. 5-14) ad illustrare le fonti dalle quali ha desunto l’insussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): si tratta di fonti provenienti da organismi internazionali, le più recenti delle quali diffuse nell’anno 2018.
A tale messe di informazioni il ricorrente contrappone due brevissimi passaggi di fonti addirittura più datate di quelle utilizzate dal Tribunale: una del 2017, l’altra addirittura di cinque anni fa.
La censura è dunque inidonea a palesare, il denunciato vizio, e cioè che il Tribunale abbia utilizzato informazioni non attendibili quanto ai contenuti, o non aggiornate quanto alla data di pubblicazione.
3. Il terzo motivo, col quale il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, per totale carenza di illustrazione.
4. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.
La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.
PQM
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 10 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020