Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28884 del 17/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35288-2019 proposto da:

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

B.A., L.J.;

– intimati –

avverso l’ordinanza R.G. 613/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 20/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

RITENUTO

che:

B.A. e L.J., di origine indiana, con ricorso depositato il 10/5/2019 avevano avanzato al Tribunale per i Minorenni di Salerno la richiesta ad essere autorizzati alla temporanea permanenza in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, per l’assistenza della figlia minore B. (nata *****).

Il Tribunale aveva respinto la domanda, escludendo l’esistenza dei presupposti per ritenere configurabile un danno per la minore conseguente al suo allontanamento dal territorio italiano.

La Corte di appello di Salerno, con il decreto in epigrafe indicato, ha riformato il primo provvedimento ed ha autorizzato i ricorrenti a permanere in Italia per l’assistenza e la cura della figlia B. per anni due dalla data del provvedimento.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione del decreto con un unico mezzo. B.A. e L.J. non si sono costituiti. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

In via preliminare osserva la Corte che non è stata documentata la notificazione del ricorso per cassazione nei confronti di B.A. e L.J.; ne consegue che in assenza di detta prova il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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