Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28890 del 17/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33702-2018 proposto da:

V.C.V., in proprio ed in qualità di liquidatore della società CLS COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. L. LAGRANGE 1, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO SPERTI, rappresentato e difeso dall’avvocato IGNAZIO PARIS;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO CLS COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4540/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Milano, con sentenza in data 1910-2018, ha respinto il reclamo della CLS s.r.l. in liquidazione, e di V.C.V. (liquidatore) in proprio, contro la sentenza del tribunale di Busto Arsizio che, su richiesta del pubblico ministero, aveva dichiarato il fallimento della società; per quanto rileva, ha confermato la valutazione del tribunale a proposito dell’insufficienza degli elementi dell’attivo a fronteggiare le passività riscontrate contabilmente;

V., in proprio e nella riferita qualità, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in unico motivo, la “errata rappresentazione della situazione debitoria e patrimoniale della società” e la “carenza dei presupposti di cui all’art. 5 L. Fall. con violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”;

l’ufficio intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

la doglianza, nella sua varia articolazione, si concretizza nell’affermazione che il debito posto al fondo dell’iniziativa era costituito da un’obbligazione fiscale rateizzata, come tale inidonea a legittimare la declaratoria di fallimento; a tanto si aggiunge che il giudice a quo avrebbe omesso di esaminare nella dovuta interezza la documentazione ivi allegata, costituita da due proposte di esecuzione di lavori avanzate a ottobre 2017; e ancora si dice che l’andamento societario e i bilanci erano conformi a una situazione patrimoniale tutt’altro che deficitaria, sebbene difficile nel contesto economico generale del Paese;

sennonchè deve osservarsi che la rateizzazione del debito fiscale niente toglie all’essere il debito certo, e come tale doverosamente da considerare al passivo della situazione patrimoniale;

ne deriva che la doglianza riflette, nel suo complesso, un mero tentativo di revisione del giudizio di fatto, dalla corte d’appello correttamente motivato, in ordine all’esistenza desunta dai dati contabili della società – di uno squilibrio tra attivo e passivo indice di insolvenza, poichè tale da non assicurare, essendo l’ente in liquidazione, l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali (v. Cass. n. 26167-16, Cass. n. 19414-17);

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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