Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28900 del 17/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18986-2019 proposto da:

E.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SERENA BRACHETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1111/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

E.C., nigeriano, ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Bari che ne ha disatteso il gravame in tema di protezione internazionale; il Ministero dell’Interno ha depositato una semplice nota per la partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione della Dir. n. 2005/85-CE, art. 1, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, e della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, non avendo l’impugnata sentenza rilevato il vizio della relata di notifica del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale, effettuata a mani ma non tradotta in lingua conosciuta (l’inglese);

il motivo è inammissibile, poichè la decisione amministrativa è stata infine comunque impugnata in sede giurisdizionale; ne deriva che nessuna conseguenza ha avuto il profilo della mancata traduzione della mera relata di notifica; nè a tal riguardo emerge che vi sia stata una distinta prospettazione di pregiudizio dinanzi al giudice del merito;

II. – coi motivi che vanno dal secondo al quarto il ricorrente denunzia distinte violazioni di legge (del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8), e vizi di motivazione, dolendosi della valutazione resa dalla corte d’appello a proposito dei presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;

i motivi, tra loro connessi, sono inammissibili;

la corte d’appello ha confermato la negativa valutazione del tribunale in ordine alla credibilità soggettiva del richiedente, e in proposito ha ritenuto che la narrazione, incentrata sulla fuga a cagione di un tentativo di reclutamento forzato da parte di gruppi criminali operanti in Nigeria, era stata connotata da estrema genericità, fino a divenire implausibile per taluni aspetti;

tanto costituisce una valutazione in fatto, non specificamente censurata con riguardo a elementi storici omessi (v. Cass. Sez. U n. 8053-14);

III. – la valutazione rende ragione del giudizio di insussistenza dei presupposti dello status di rifugiato, poichè mina il presupposto di rischio individuale a tale status associabile in base alla vicenda narrata (v. Cass. n. 30969-19, Cass. 14157-16);

IV. – quanto alla protezione sussidiaria è comunque decisivo osservare che, a prescindere dal dato afferente la non credibilità soggettiva, la corte d’appello non ha mancato di svolgere l’accertamento al quale il ricorrente allude, avendo stabilito, in base alle più attuali e attendibili fonti conoscitive, che la zona di sua provenienza non è caratterizzata da situazioni di violenza indiscriminata;

tale accertamento, proprio perchè motivato, non è sindacabile in sede di legittimità;

le residue tesi sviluppate nei sopradetti motivi di ricorso attengono a profili di rischio (del D.Lgs. n. 271 del 2007, art. 14, lett. a) e b)), che la sentenza non ha trattato, e rispetto alla avvenuta tempestiva deduzione dei quali, dinanzi al giudice del merito, il ricorso difetta di autosufficienza;

V. – il quinto motivo, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e dell’art. 5 t.u. imm., per omessa valutazione comparativa della situazione di integrazione in correlazione con quelle (soggettiva e oggettiva) vissute nel paese di provenienza, è parimenti inammissibile: difatti anche in tal caso il motivo si palesa rivolto a sindacare il merito della valutazione negativa che la corte d’appello ha fatto mediante l’attestazione che nessuna forma di effettiva integrazione era risultata a fini comparativi (v. Cass. Sez. U n. 29549-19);

VI. – inammissibile è infine il sesto motivo, col quale si lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, in ordine alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato;

la revoca adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione del cit. D.P.R., ex art. 170; la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, non è quindi impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (Cass. n. 3028-18, Cass. n. 32028-18, Cass. n. 16117-20);

VII. – l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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