Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28951 del 17/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16962-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 151/2013 della COMM. TRIB. REG. DELLA LOMBARDIA, depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/07/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

RILEVATO

che:

B.G. impugnava innanzi alla C.T.P. di Pavia l’avviso di accertamento notificatogli, quale socio unico e amministratore di fatto della G.B.G. Costruzioni Generali S.r.l., dall’Agenzia delle Entrate col quale si rideterminava il reddito d’impresa della società nell’annualità 2005 in base all’unica fattura reperita (tramite controlli incrociati);

– il giudice di prime cure accoglieva parzialmente le doglianze del contribuente e rideterminava l’imponibile (Euro 336.000,00 secondo l’avviso di accertamento) in Euro 35.000,00;

– con la sentenza n. 151/31/13 del 19/12/2013, la C.T.R. della Lombardia respingeva l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate aderendo alla motivazione della pronuncia impugnata, in quanto “la ricostruzione del reddito d’impresa effettuata dall’Ufficio si è basata su di una sola fattura” e, poichè “il processo tributario è annoverabile fra quelli di impugnazione-merito”, i primi giudici hanno operato una rideterminazione del valore imponibile basata “su di un valore di equità in assenza di documentazione”;

avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

– l’intimato non ha svolto difese in questo giudizio di legittimità.

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce la nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 1, dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la C.T.R. respinto l’appello con una motivazione solo apparente, nemmeno qualificabile come motivazione per relationem.

2. Il motivo è fondato.

In base alla giurisprudenza di questa Corte, “Il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16960 del 25/06/2019, Rv. 654389-01, relativa a cassazione della decisione della C.T.R. che aveva ridotto del 30% i maggiori ricavi accertati dall’Agenzia senza precisarne le ragioni; analogamente, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 7354 del 23/03/2018, Rv. 647521-01).

Con la decisione qui impugnata la C.T.R della Lombardia ha confermato un giudizio “equitativo” limitandosi ad affermare che alla base della rettifica vi è un’unica fattura, ma non ha dato in alcun modo conto della correttezza delle ragioni poste a fondamento della rideterminazione operata in primo grado, nè risulta dalla sentenza che il giudice d’appello abbia esaminato e confutato i motivi dell’Agenzia appellante.

3. In accoglimento del ricorso, dunque, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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