Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.28974 del 17/12/2020

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8087/2019 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE VITALE, ed ANTONIO FRANCESCO VITALE;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 175/2018 della CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA PALERMO, depositata il 28/08/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

udito l’Avvocato Giuseppe Vitale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da C.P. avverso la sentenza n. 152 del 2015, emessa dalla medesima Sezione di appello il 28 maggio 2015, le cui statuizioni, quindi, restavano integralmente confermate.

2. Con la suddetta sentenza n. 152 del 2015 era stato rigettato l’appello proposto dal C. avverso la sentenza di primo grado di condanna di quest’ultimo al pagamento, in favore della ASP di Siracusa, della somma di Euro 135.440,17 (da maggiorarsi di accessori), a titolo di risarcimento danni derivante dall’aver egli violato, in qualità di medico primario in servizio presso l’UOC di oculistica del Presidio ospedaliero di *****, il regime intramoenia allargata, con conseguente indebita percezione di maggiori emolumenti retributivi (per indennità in esclusiva e quote altri assegni) durante il periodo marzo 2008- dicembre 2011.

3. Il ricorso per revocazione era fondato sulla circostanza che, successivamente alla sentenza di primo grado, il GIP presso il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del C., non avendo ravvisato nella vicenda sottoposta al proprio esame sotto il profilo penalistico la sussistenza di fatti integranti il reato di cui all’art. 81 c.p. e art. 649 c.p., comma 2.

Ciò, rilevava il C., dava luogo ad una ipotesi di revocazione straordinaria della sentenza di primo grado, ai sensi del D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 202, comma 1, lett. d).

La sentenza penale avrebbe esplicato un effetto demolitorio rispetto alla sentenza contabile, e ciò non trovava ostacoli nella circostanza che la sentenza GIP non fosse stata emessa a seguito di dibattimento.

4. La Corte dei Conti, in sede di revocazione, dichiarava inammissibile il ricorso perchè tardivo, in quanto era scaduto, al momento della proposizione, il termine di 60 giorni dal rinvenimento del documento decisivo.

Nella specie, infatti, non poteva trovare applicazione, ratione temporis, il termine triennale previsto dalla disciplina previgente alla novella del D.Lgs. n. 174 del 2016.

Altro profilo di inammissibilità era rinvenuto nella circostanza che non si ravvisava nel caso di specie la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 202, comma 1, lett. d), che prevede, quale ragione di revocazione, il rinvenimento dopo la sentenza di documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore, o per fatto dell’avversario.

Ed infatti, la sentenza del GIP non poteva intendersi quale documento e comunque era sopravvenuta alla sentenza contabile di primo grado.

5. In ogni caso, ha affermato la Corte dei Conti che il ricorso, anche qualora fosse stata ritenuta ammissibile la revocazione, non avrebbe superato positivamente la fase rescissoria in quanto gli elementi probatori che avevano fondato l’autonomo giudizio contabile erano diversi da quelli oggetto del processo penale, di tal chè la sentenza penale non poteva costituire causa di revocazione.

6. C.P. ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte dei conti in sede di revocazione, prospettando tre motivi di ricorso.

7. Resiste la Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana con controricorso, con il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

8. In prossimità dell’udienza pubblica il C. ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dei principi attinenti alla giurisdizione ex art. 111 Cost., u.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1. Difetto di giurisdizione. Eccesso di potere giurisdizionale in relazione alla L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 1 (per come modificata dal D.L. n. 534 del 1996, convertito nella L. n. 639 del 1996).

La sentenza è censurata per le statuizioni, rese ad abundantiam, relative alla non fondatezza del ricorso per revocazione quanto alla fase rescissoria, qualora lo stesso avesse superato la fase rescindente.

Il ricorrente ripercorre, riportandola, la motivazione della sentenza del GIP, e assume la sussistenza del vizio di eccesso di potere giurisdizionale laddove la Corte dei Conti non avrebbe tenuto conto delle conclusioni cui era pervenuto il giudice penale. Quest’ultimo aveva ritenuto acquisita la insussistenza del fatto in ordine ai reati ascritti al C. e ai medesimi fatti che avevano costituito oggetto della condanna contabile.

Altro profilo di eccesso di potere giurisdizionale è ravvisato dal ricorrente nella statuizione relativa all’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, tranne che per l’art. 652 c.p.p., non applicabile tuttavia alla fattispecie in quanto la sentenza del GIP non seguiva al dibattimento. Tale dato, ad avviso del ricorrente, era irrilevante, in quanto la sentenza penale di non luogo a procedere, come affermato dalla giurisprudenza penale di legittimità, contiene, come nella specie, un’analisi approfondita di tutti gli elementi emersi dall’indagine, di cui il giudice contabile doveva, quindi, tenere conto ai sensi dell’art. 652 c.p.p..

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione dei principi attinenti alla giurisdizione ex artt. 111 Cost., u.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, in relazione al D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 1, all. 3. Mancato esercizio del potere giurisdizionale. Manifesta denegata giustizia per stravolgimento delle norme processuali di riferimento.

La Corte dei conti, nell’affermare la intempestività del ricorso, aveva stravolto le norme processuali di riferimento (art. 1, all. 3, al Codice della giustizia contabile), concretizzando una “denegata giustizia”, sindacabile da codesta Corte.

Espone il ricorrente che avrebbe dovuto trovare applicazione il termine triennale di cui al R.D. 1214 del 1934, art. 68, poi abrogato dal D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 4, in ragione delle norme transitorie dell’Allegato 3 al Codice della giustizia contabile, che la Corte dei conti non aveva bene interpretato.

3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 202, comma 1, lett. d) e all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Erroneamente, la Corte dei Conti aveva ritenuto che la sentenza penale di non luogo a procedere del GIP resa ai sensi dell’art. 425 c.p.c., non era qualificabile quale documento, non risultando, invece, tale qualificazione vietata dalle norme che disciplinano la revocazione nel processo contabile.

Nè assumeva rilievo che la stessa fosse stata emessa dopo la sentenza contabile di primo grado, poichè esso ricorrente aveva chiesto la sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale; pertanto l’intervento successivo della sentenza penale non era imputabile ad esso ricorrente.

4. Il ricorso è inammissibile.

Consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., n. 4879 del 2017, n. 28214 del 2019, e la giurisprudenza ivi richiamata) ha già affermato che in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze della Corte dei Conti pronunciate su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito.

Nella specie tutti i motivi ricorso denunciano valutazioni giuridiche, asseritamente erronee, compiute dalla Corte dei Conti nel giudizio di gravame con la sentenza emessa in sede di revocazione, che si sostanziano nella prospettazione di presunti errores in procedendo e errores in iudicando, che non si traducono nella violazione dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei Conti.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con il controricorrente Procuratore generale della Corte dei Conti, stante la sua natura di parte solo in senso formale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472