Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.2911 del 07/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5386-2015 proposto da:

VILLAVICENCIO MILON ROXANA SMILZINIA, elettivamente domiciliata, in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELA MARCUCCI PILLI;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata, il 03/11/2014; (r.g. 11442/2012);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE:

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. l’avv. B.G. proponeva domanda al Tribunale di Firenze per ottenere la condanna di V.M.R.S. a pagare il compenso professionale dovutogli per l’attività espletata in suo favore, in qualità di difensore, in due distinti procedimenti.

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, con ordinanza del 3 novembre 2014, notificata il 22 dicembre 2014, liquidava al ricorrente Euro 3.813, per l’attività espletata nel primo procedimento, ed Euro 1.384, per quella svolta nel secondo.

2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione V.M.R.S..

L’intimato B.G. non ha proposto difese.

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 50-bis e 50-quater c.p.c., D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2, in relazione, anche, alla L. n. 794 del 1942, art. 28 e 50 bis c.p.c., per essere stato il provvedimento impugnato pronunciato dal Tribunale in composizione monocratica, pur vertendosi in materia da decidere in composizione collegiale, con conseguente nullità del provvedimento.

Il motivo è fondato. Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2, dispone che per le controversie previste dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 “il tribunale decide in composizione collegiale”. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “I”inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50- quater c.p.c. al successivo art. 161 c.p.c., comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, senza determinare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla” (così Cass. 13907/2014, seguendo Cass., sez. un., 28040/2008). Poichè l’impugnazione è stata proposta innanzi alla Corte di legittimità non trova però applicazione il principio, affermato dalla medesima giurisprudenza, secondo il quale non si produce l’effetto della rimessione al primo giudice, producendosi tale effetto soltanto quando il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito.

II. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Firenze, che deciderà la causa in composizione collegiale e provvederà pure sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Firenze in composizione collegiale.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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