LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17746/2019 proposto da:
S.J., elettivamente domiciliato in Genova, Via Dante 2 int.
109, presso l’avv. Damiano Fiorato, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1763/2018 della CORTE D’APPELLO di Genova, depositata il 20/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/11/2020 dal Dott. Roberto Bellè.
FATTI DI CAUSA
la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da S.J. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale;
S.J. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi;
il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere la Corte territoriale correttamente valutato la normativa in materia di protezione sussidiaria e le regole procedurali proprie di tale ambito;
la Corte territoriale ha tuttavia escluso, sulla base di una fonte da essa espressamente citata (sito del Ministero degli Affari Esteri), che la zona del Delta State fosse caratterizzata da una situazione di violenza;
il motivo replica a quanto sopra in modo assolutamente generico ed inammissibile, non prendendo neppure specifica posizione sulla fonte citata, nè argomentando alcunchè di preciso sulla pur da esso menzionata fattispecie di cui art. 14 cit., lett. b);
con il secondo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di protezione umanitaria;
la Corte di merito sul punto ha evidenziato, con ciò implicitamente escludendo il requisito della vulnerabilità soggettiva, come il ricorrente fosse persona giovane ed in buona salute, sottolineando altresì come non risultasse che egli avesse reperito in Italia occupazioni lavorative che gli consentissero di provvedere al proprio mantenimento;
il motivo in proposito è assolutamente generico e, non apportando alcun elemento di critica concreta ai fatti posti a fondamento della decisione e sopra riepilogati, risulta anch’esso inammissibile;
nulla sulle spese in quanto il Ministero è rimasto intimato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020