LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26987/2019 proposto da:
I.J., elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI, N. 4 –
VICENZA, presso l’avv. MASSIMO RIZZATO, e lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2228/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/06/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
RILEVATO
che:
è stata impugnata da I.J. la sentenza n. 2228/2019 della Corte di Appello di Venezia con ricorso basato su unico motivo.
Il ricorso non è ritualmente resistito con controricorso dalla parte intimata che ha depositato solo atto di costituzione meramente finalizzato all’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla competente Commissione Territoriale il riconoscimento della protezione internazionale o della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.
La domanda veniva rigettata.
Impugnata la decisione della detta Commissione con successivo ricorso, quest’ultimo veniva rigettato con ordinanza del Tribunale di Venezia di cui in atti.
Tale ultima provvedimento veniva gravato con atto di appello.
L’adita Corte territoriale, con la sentenza innanzi citata, dichiarava inammissibile il gravame, provvedendo – comunque – alla liquidazione, con dimidiazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 130, di compenso (Euro 944,00 oltre accessori) in favore del procuratore dell’appellante, ritenuta l’inammissibilità conseguenza di mutamento giurisprudenziale (Cass. S.U. 11.8.2018, n. 28575).
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
CONSIDERATO
che:
1.- Col motivo del ricorso viene dedotta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” (nella fattispecie invocando gli artt. 24 e 111 Cost., D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 35 e 35 bis e art. 702 bis c.p.c.).
In particolare parte ricorrente lamenta, in sostanza, l’erroneità della decisione per cui è ricorso in punto di ritenuta inammissibilità dell’appello.
Con il ricorso in esame, più specificamente, si svolge doglianza quanto al fatto che la Corte di Appello non avrebbe correttamente proceduto “sulla scorta della verifica del deposito del gravame (proposto con atto di citazione in appello)” a ritenere tempestivo il gravame.
Senonchè la Corte territoriale svolgeva, invero, un esame sulla convertibilità e l’eventuale tempestività del gravame proposto innanzi ad essa. E procedeva a tanto sul presupposto del intervenuto mutamento giurisprudenziale, considerato dal Giudice d’appello, di cui alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte 28575/2018. Il tutto concludendo, tale esame, nel senso di ritenere, comunque, intervenuta la dichiarata inammissibilità (pur procedendo, come detto, alla anzidetta dimidiata liquidazione).
Al riguardo questa Corte deve osservare e rammentare quanto segue.
Già con il D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), veniva previsto dal legislatore del nostro paese l’appellabilità dell’ordinanza del Tribunale in materia di protezione internazionale a mezzo di ricorso.
Nell’ipotesi la formulazione dell’appello non a mezzo di ricorso non poteva che comportare l’inammissibilità del gravame.
La Corte del merito, nella concreta fattispecie in esame, faceva – peraltro – corretta applicazione del noto e, ormai, datato principio affermato da questa Corte secondo cui “nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overrulling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017)” (Cass., S.U., Sent. 8 novembre 2018, n. 28575).
La sentenza oggetto di ricorso si poneva, quindi, il problema della eventuale recuperabilità dell’atto (citazione in appello) del 2017 erroneamente formulato nonostante la detta modifica normativa (del 2015) e le successive relative pronunce giurisprudenziali.
Infatti la Corte territoriale (v.: sentenza p. 8) ha escluso la recuperabilità dell’atto svolto (citazione) perchè “avuto riguardo alla data di deposito della citazione in Cancelleria e non a quella della notifica”…. ” nel caso di specie l’impugnazione era comunque tardiva”.
Senonchè, nella concreta fattispecie in esame, l’atto di citazione in appello col quale fu impugnata la decisione di primo grado venne notificato a mezzo pec in data 16/12/2017 (sabato) con consegna alla Cancelleria della Corte territoriale nello stesso giorno a mezzo PCT.
L’iscrizione a ruolo nel successivo giorno del 18.12.17 (lunedì), ovvero dopo il predetto sabato e la seguente domenica 17 (giorni di chiusura della Cancelleria), non poteva far configurare alcuna intempestività, nè conseguentemente comportare alcuna sanzione di inammissibilità del gravame interposto.
Ha errato, quindi, la sentenza impugnata nel considerare l’appello come inammissibilmente proposto ” oltre i trenta gironi dalla comunicazione della decisione appellata del Tribunale al procuratore costituito in primo grado a mezzo pec del 17/11/17".
Il motivo di ricorso è, quindi, fondato.
2.- Il ricorso deve, dunque, essere accolto.
3- La sentenza impugnata va, conseguentemente cassata, col rinvio di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia di diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020