LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 695-2020 proposto da:
O.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA ALESSIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, SEZIONE DI VICENZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 3277/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/08/2019 r.g.n. 515/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.
RILEVATO
CHE:
– O.O. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 7 agosto 2019 di reiezione della impugnazione dell’ordinanza emessa dal locale Tribunale ex art. 702 bis c.p.c., che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;
– dall’esame della decisione impugnata emerge che il richiedente ha reso in udienza un racconto della propria vicenda diverso da quello reso innanzi alla Commissione Territoriale allorquando aveva affermato di aver lasciato la ***** per motivi familiari legati all’eredità del padre in contrasto con quanto precedentemente dichiarato in ordine alla partecipazione ad una banda criminale;
– la Corte ha quindi condiviso le motivazioni del Tribunale che aveva disatteso l’istanza evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste;
– il ricorso è affidato ad un motivo;
– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
CHE:
– con l’unico motivo proposto, parte ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 denunziandosi la violazione dei criteri legali per la concessione della protezione umanitaria;
– deduce parte ricorrente, al riguardo, l’omissione di qualsivoglia attività istruttoria tesa a verificare le reali condizioni di vita nel contesto di provenienza del ricorrente;
– deve osservarsi, al riguardo, che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di parte ricorrente, la Corte ha compiutamente analizzato la situazione geopolitica del Paese di origine del richiedente confermando che la ***** presenta ancora alcuni problemi interni in via di risoluzione neanche mentovati dal richiedente – escludendo che possa trattarsi di un territorio nel quale imperversi una situazione di violenza generalizzata contro la popolazione civile;
– conseguentemente, dopo aver reputato applicabile alla fattispecie il testo del D.Lgs. n. 286 del 1998 ratione temporis applicabile cioè quello vigente anteriormente alla pubblicazione del D.L. n. 113 del 2018, ha escluso che la forma di tutela di carattere residuale in questione potesse operare nel caso di specie non essendo rilevante qualsiasi condizione soggettiva socialmente apprezzabile atteso che, in ogni caso, affrontare un viaggio pericoloso denota comunque la presenza di una spinta forte per il miglioramento delle proprie condizioni di vita e che nel caso di specie le esigenze personali – con i limiti della credibilità del narrato – non corrispondevano ad una situazione grave di vulnerabilità connessa alla situazione del Paese;
– escludendo, quindi, la ricorrenza di violazioni sistematiche dei diritti umani e dell’inattendibilità della storia personale raccontata dal richiedente, la Corte ha negato la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della residuale protezione umanitaria;
– le censure nella loro genericità non scalfiscono la ratio decidendi del provvedimento impugnato sul punto;
– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;
– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020