Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29333 del 22/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4350/2019 proposto da:

D.I., rappresentato e difeso dall’avv. Simona Giannangeli, (PEC: simona.giannangeli-pecordineavvocatilaquila.it), giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta ex lege;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2387/2018 della CORTE D’APPELLO de L’AQUILA, depositata il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

D.I. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello de L’Aquila pubblicata il 19-12-2018, di rigetto del gravame avverso la decisione con la quale il tribunale della stessa città gli aveva negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

il ricorso, col quale si deduce in unico contesto la violazione degli artt. 1 e 2 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione alla protezione sussidiaria e dell’art. 5 t.u. imm. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in tema di protezione umanitaria, è inammissibile; la corte territoriale ha esaminato la domanda sotto tutti i profili paventati, e ne ha escluso il fondamento sulla base di una circostanziata ricostruzione in fatto, ostativa ai presupposti delle forme tutorie;

l’attuale doglianza, promiscuamente riferita a tutte le ipotesi di protezione astrattamente ipotizzabili, è generica e chiaramente orientata a una rivalutazione dei profili di merito; come tale essa non può trovare ingresso in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

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