Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.29442 del 23/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 631/2020 proposto da:

A.A.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEOFILO FOLENGO, 49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA FACILLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, anche per la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistenti e conb. mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 15/11/2019 R.G.N. 1655/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Bologna, con decreto del 15.11.2019, rigettava il ricorso in opposizione proposto da A.A.I., cittadino *****, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale della stessa città, che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e di forme complementari di protezione in favore del predetto;

2. il Tribunale, ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non rispondessero ai parametri delineati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, osservava che le stesse risultavano altresì connotate da profili di incoerenza in ordine all’epoca della morte della madre, rispetto a quanto già dichiarato dinanzi alla Commissione, in ordine all’epoca in cui si era verificata l’aggressione del padre nei suoi confronti per motivi di professione religiosa, all’epoca in cui il padre si era recato in Bereku per rintracciarlo; aggiungeva che non aveva giustificato l’impossibilità di fornire qualsiasi supporto probatorio e che pertanto doveva ritenersi carente il requisito dell’attendibilità del racconto. Ciò comportava che il giudice fosse esonerato dall’onere di cooperazione istruttoria e rendeva non ravvisabile in concreto il pericolo per l’istante, in caso di rientro nel paese di origine, di subire persecuzioni o una delle forme di danno grave alla persona individuate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non avendo peraltro mai cercato alcuna forma di protezione da parte dello Stato o ad altro organismo deputato a fornire tutela in relazione al timore paventato, avuto riguardo anche alla tolleranza religiosa ed alla libertà di religione garantite dal Paese di provenienza;

3. quanto alla valutazione di una situazione di violenza generalizzata rilevante ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’esame delle più recenti ed accreditate COI non evidenziava l’esistenza in Ghana di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato idonea ad esporre la popolazione civile ad un grave pericolo per la vita o l’incolumità fisica per il solo fatto di soggiornarvi, non avendo il richiedente evidenziato peculiari fattori individualizzanti di rischio;

4. con riguardo alla protezione umanitaria, non erano ravvisate nè condizione di vulnerabilità effettiva, nè violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani caratterizzanti il Paese d’origine, riferibili alle condizioni ed alla vicenda personale del richiedente, non essendo dirimente nella valutazione comparativa da compiersi lo svolgimento, per un breve periodo nel 2018, in Italia, di attività di lavoro, per non essere tale circostanza idonea ad integrare fattore ostativo al rientro in patria ove si collocavano i riferimenti affettivi e familiari;

5. anche il transito in Libia non rappresentava elemento di valutazione ai fini di una presenza di vulnerabilità giuridicamente rilevante ai fini considerati;

6. di tale decisione domanda la cassazione A.A.I., affidando l’impugnazione a quattro motivi;

7. Il Ministero dell’Interno non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo viene dedotta la mancata assunzione dell’onere probatorio, richiamandosi il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e giurisprudenza di legittimità sul ruolo attivo del giudice nell’istruzione della domanda attraverso i poteri-doveri ufficiosi d’indagine in ragione della procedimentalizzazione in base ai criteri legali previsti per la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni: si assume che nella specie sia stata violata la norma in considerazione da parte della Commissione e che tutti gli aspetti da valutare dovevano indurre a ritenere che le dichiarazioni rese fossero attendibili;

2. con il secondo motivo, con riguardo alla sussistenza del diritto di asilo, il ricorrente assume che nel caso esaminato appaia evidente la fondatezza della richiesta d’asilo, in quanto la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali in Ghana è tutt’ora un traguardo lontano e che gravissime sono le violazione dei diritti umani;

3. con il terzo motivo, relativamente alla protezione sussidiaria, si sostiene che la decisione si ponga in contrasto con il principio secondo il quale le dichiarazioni del richiedente asilo giudicate inattendibili consentirebbero, comunque, un approfondimento istruttorio officioso;

4. con il quarto motivo, si invocano del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6, ed il principio di diritto internazionale del “non refoulement”, in base alla ritenuta notorietà della situazione di violenza generalizzata e di grave violazione dei diritti umani esistente nel paese di provenienza, a ciò conseguendo, secondo il ricorrente, che, diversamente da quanto ritenuto, il giudice del merito avrebbe quanto meno dovuto riconoscere la protezione umanitaria;

5. il ricorso è complessivamente inammissibile in quanto la rubrica di ciascun motivo è inesistente e non si specifica la violazione dedotta con riferimento puntuale alla normativa asseritamente disattesa;

6. in ogni caso, quanto al primo motivo, pur condividendo il Collegio l’orientamento recentemente espresso da questa Corte secondo cui la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (cfr. Cass. n. 26921 del 2017, conf. Cass. n. 26969 del 2018), la doglianza non investe la valutazione operata dal giudice di merito sulla scarsa credibilità, in relazione all’applicazione dei parametri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3;

6.1. si richiamano tali criteri genericamente, ma non si pongono gli stessi in correlazione con le argomentazioni del Tribunale, delle quali non si specifica in quale maniera si siano poste in violazione delle norme richiamate, in difformità alla natura di rimedio a critica vincolata del ricorso per cassazione, che deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata;

6.2. ciò incide in termini di inammissibilità del ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (cfr. Cass. 24.2.2020 n. 4905 e, precedentemente, tra le altre, Cass. 5.6.2007 n. 13066);

7. in relazione al secondo motivo, con riguardo alle fonti informative utilizzate per valutare la situazione esistente in Ghana, il Tribunale ha rispettato l’onere, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di specificare quelle in concreto utilizzate e il contenuto dell’informazione da esse tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (in tali termini, cfr. Cass. n. 13449 del 2019; v. pure 13897 del 2019);

7.1. inoltre, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del c.d. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 2020);

7.2. nel caso in esame, la censura dell’apprezzamento che di tali fonti è stata fatta dal giudice di merito, ampiamente e logicamente argomentata in sentenza, si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede, senza peraltro alcuna indicazione di fonti alternative validamente utilizzabili in quanto maggiormente accreditate;

8. il terzo motivo è inammissibile in quanto, pur non dovendo, secondo Cass., Sez. I, n. 7546/2020, la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni – atomisticamente esaminate – contenute nella narrazione del richiedente la protezione, dovendo, invece, effettuarsi una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata, il vaglio di credibilità del richiedente la protezione disciplinato dall’art. 3, comma 5, è, tuttavia, di per sè naturalmente sottratto al controllo di legittimità, al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 21142/2019), una volta disattesa la censura di violazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

9. il quarto motivo sconta gli stessi profili di inammissibilità dei precedenti e, comunque, con lo stesso viene effettuato un generico riferimento alla situazione socio ambientale del Ghana che in sè non integra alcuno dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, secondo cui “in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”;

9.2. infatti, pur al lume dell’esposto principio, va rilevato che spetta al giudice del merito di valutare in concreto la sussistenza delle condizioni ostative all’espulsione o al respingimento che devono, comunque, essere allegate e, nella specie, il ricorrente non allega nulla di specifico in termini di pericolo di vita o di ragioni personali, mentre le riferite minacce da parte del padre sono state ritenute contraddittoriamente esposte; inoltre, il provvedimento dà conto che nella zona di provenienza del richiedente non vi sono situazioni di conflitto armato;

10. per tutto quanto esposto, il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile;

11. nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il Ministero svolto alcuna attività difensiva;

12. le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale non sono annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10, sicchè al rigetto o, come nella specie, all’inammissibilità del corrispondente ricorso per cassazione consegue il raddoppio di detto contributo (cfr. Cass. 8.2.2017 n. 3305).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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